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    CCNL Impianti Sportivi e Palestre: cos'è e chi copre

    Di Redazione Recaplica · Aggiornato il 5 ottobre 2026

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    Il CCNL Impianti Sportivi e Palestre fissa le regole di lavoro per chi è assunto come dipendente in palestre, centri fitness e impianti sportivi. Non riguarda chi lavora come collaboratore sportivo: quella è una qualifica diversa, disciplinata dal D.Lgs. 36/2021. La versione in vigore è stata firmata il 12 gennaio 2024 e durerà fino al 31 dicembre 2026. Lo stesso rinnovo ha anche fissato un trattamento economico per i collaboratori sportivi dilettantistici, pur restando un contratto per i dipendenti.

    Punti Chiave

    • Il CCNL Impianti Sportivi e Palestre copre i lavoratori dipendenti di enti, associazioni, società e imprese che gestiscono o promuovono attività sportiva, fitness e benessere.
    • Il contratto in vigore è stato sottoscritto il 12 gennaio 2024 a Roma, tra Confederazione italiana dello sport-Confcommercio e i sindacati SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL.
    • Ha durata triennale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con codice di deposito CNEL H077.
    • È cosa diversa dal regime del lavoratore sportivo del D.Lgs. 36/2021, che riguarda atleti, allenatori e istruttori legati al sistema sportivo riconosciuto.
    • Il personale generico di una palestra, come la reception o l'amministrazione, resta sotto questo CCNL a prescindere dalla riforma dello sport.
    • Il rinnovo 2024 ha recepito la riforma prevedendo, per i co.co.co. sportivi dilettantistici, minimi maggiorati del 25% rispetto ai dipendenti di pari livello.

    I numeri chiave

    • 12 gennaio 2024 Data di sottoscrizione, a Roma, del CCNL Impianti Sportivi e Palestre in vigore dal 2024. Fonte: CCNL Impianti Sportivi e Palestre
    • 2024-2026 Durata triennale del contratto, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Fonte: CCNL Impianti Sportivi e Palestre
    • +25% Maggiorazione dei minimi retributivi dei co.co.co. sportivi dilettantistici rispetto ai dipendenti di pari livello, prevista dal rinnovo 2024. Fonte: Wbox.it, 20/02/2024

    L'Approfondimento

    Chi lavora in una palestra o in un impianto sportivo non ha un solo tipo di contratto possibile. Dipende dal ruolo: chi lavora alla reception o in amministrazione, se non ha la qualifica di lavoratore sportivo, è un dipendente coperto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre. Un allenatore, un preparatore atletico o un direttore di gara legato a una federazione, invece, può rientrare in un regime del tutto diverso, quello del contratto di collaborazione sportiva disciplinato dal D.Lgs. 36/2021. Due mondi normativi distinti, che a volte convivono nello stesso edificio.

    Il contratto e chi copre

    Il CCNL Impianti Sportivi e Palestre in vigore dal 2024 è stato sottoscritto il 12 gennaio di quell’anno, a Roma, tra la Confederazione italiana dello sport-Confcommercio per la parte datoriale e i sindacati SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL per la parte dei lavoratori. Il testo stesso si intitola “Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Lavoratori Sportivi”: la vecchia dicitura, impianti sportivi e palestre, resta quella con cui il contratto è conosciuto e cercato. Il contratto ha codice di deposito CNEL H077 e una durata triennale: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

    Riguarda il personale dipendente di palestre, centri fitness, piscine e impianti sportivi.

    Vale sia per le strutture con fine di lucro sia per quelle senza, quando gestiscono atleti oppure organizzano attività sportiva, fitness e benessere. Non riguarda i collaboratori autonomi, né chi ha la qualifica di lavoratore sportivo.

    Molte di queste strutture sono associazioni senza scopo di lucro, una forma vicina a quella del terzo settore. Restano comunque regolate dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre, non da un contratto specifico del non profit.

    La distinzione col lavoratore sportivo

    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha riformato il lavoro sportivo, con applicazione del Titolo V dal 1° luglio 2023. La riforma introduce la qualifica di “lavoratore sportivo”: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico o sportivo, preparatore atletico, direttore di gara. Chi ha questa qualifica, se legato a un soggetto del sistema sportivo riconosciuto - una federazione, un ente di promozione sportiva, il CONI, il CIP, Sport e salute - può avere un rapporto di lavoro subordinato, autonomo, oppure una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Non esiste quindi un unico regime del “collaboratore sportivo”: la co.co.co. è una delle tre forme possibili, e secondo il D.Lgs. 36/2021 è quella più diffusa nel dilettantismo.

    Esempio pratico: in una stessa palestra lavorano una receptionist assunta con il CCNL Impianti Sportivi e Palestre e un istruttore di nuoto inquadrato come lavoratore sportivo in co.co.co. ai sensi del D.Lgs. 36/2021: stesso luogo di lavoro, due contratti con regole diverse, perché la legge guarda al ruolo svolto e non al settore in cui si opera.

    Questo è il punto su cui si fa più confusione. La riforma del 2021 non ha spostato sotto di sé tutto il personale del settore sportivo: ha definito una qualifica specifica, legata a funzioni tecnico-sportive riconosciute da un ente affiliato al sistema sportivo. Il personale “generico” di una palestra - chi sta alla reception, chi fa le pulizie, chi si occupa dell’amministrazione - non rientra in quella qualifica. Resta sotto il diritto del lavoro comune, quindi sotto il CCNL Impianti Sportivi e Palestre, a prescindere dalla riforma dello sport.

    La differenza non riguarda solo il nome del contratto. Chi inquadra il personale di una struttura sportiva deve prima stabilire se una persona svolge una funzione che rientra nella qualifica di lavoratore sportivo oppure no: da quella scelta dipende se si applica il CCNL Impianti Sportivi e Palestre, con le sue regole sul contratto di lavoro dipendente, oppure uno dei tre regimi del D.Lgs. 36/2021. Un istruttore sportivo può anche scegliere, o essere inquadrato, come lavoratore autonomo: in quel caso userà più spesso una partita IVA che un contratto a progetto.

    Il rinnovo 2024 e i co.co.co. sportivi

    Secondo Wbox.it, il rinnovo del 12 gennaio 2024 ha anche recepito contrattualmente la riforma del lavoro sportivo, regolando all’interno dello stesso CCNL il trattamento dei collaboratori coordinati e continuativi impegnati nello sport dilettantistico. La stessa fonte riporta che per questi co.co.co. sono previsti minimi retributivi maggiorati del 25% rispetto ai lavoratori dipendenti inquadrati allo stesso livello.

    La maggiorazione non è un premio: compensa l’assenza, rispetto al dipendente, di istituti tipici della subordinazione come gli straordinari, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, le ferie e i permessi retribuiti. Un co.co.co. non ha diritto a questi istituti, e il contratto prova a bilanciare la differenza sul piano economico. Resta comunque un regime diverso da quello del dipendente: cambiano le tutele, non solo la busta paga.

    Negli impianti sportivi e nelle palestre convivono quindi due regole del lavoro: quella del CCNL per chi è assunto come dipendente, quella del D.Lgs. 36/2021 per chi ha la qualifica di lavoratore sportivo. È un assetto che si ritrova anche in altri settori del mercato del lavoro, dove dipendenti e collaboratori condividono lo stesso luogo di lavoro con contratti diversi.

    Presentazione

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    Slide 1 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: CCNL Impianti Sportivi e PalestreSlide 2 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Chi lavora in palestra è sempre un lavoratore sportivo?Slide 3 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Dal contratto alla riformaSlide 4 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Capitolo 01: Chi copre il CCNLSlide 5 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Riguarda chi è assunto come dipendente: Palestre, Impianti, Enti e impreseSlide 6 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Capitolo 02: Il contratto firmato nel 2024Slide 7 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Firmato il 12 gennaio 2024, a Roma: Confcommercio, I sindacati, CNELSlide 8 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Il contratto in tre numeriSlide 9 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Capitolo 03: La differenza col lavoratore sportivoSlide 10 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Dalla riforma al rinnovoSlide 11 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Stesso settore, contratti diversiSlide 12 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Lavorare in una palestra non basta a fare di qualcuno un lavoratore sportivo.Slide 13 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Capitolo 04: Cosa cambia per i co.co.co.Slide 14 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Subordinato · Autonomo · Co.co.co.Slide 15 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Il 25% in più per i co.co.co. sportivi dilettantistici.Slide 16 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Quante forme di rapporto prevede il D.Lgs. 36/2021 per il lavoratore sportivo?Slide 17 della presentazione su CCNL Impianti Sportivi e Palestre: Per saperne di più
    Lampo10 slideIl filo essenziale, per presentarlo in classeCompleta17 slideTutti i capitoli e gli approfondimenti

    Falsi miti

    • ✗ Mito Chiunque lavori in una palestra rientra nella riforma dello sport del D.Lgs. 36/2021.

      ✓ Realtà In realtà la riforma riguarda la qualifica di lavoratore sportivo - atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici o di gara - legata a soggetti del sistema sportivo riconosciuto. Il personale generico, come la reception o l'amministrazione, resta regolato dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre.

    • ✗ Mito Il collaboratore sportivo è un'unica figura contrattuale.

      ✓ Realtà In realtà il D.Lgs. 36/2021 prevede tre forme possibili per il lavoratore sportivo: subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa. La co.co.co. è solo una di queste, tipica soprattutto nel dilettantismo.

    • ✗ Mito I co.co.co. sportivi dilettantistici guadagnano meno dei dipendenti allo stesso livello.

      ✓ Realtà Secondo Wbox.it, il rinnovo 2024 del CCNL prevede per loro minimi maggiorati del 25% rispetto ai dipendenti di pari livello, per compensare l'assenza di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie e permessi retribuiti.

    Mappa concettuale

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    • CCNL Impianti Sportivi e Palestre
      • Il contratto
        • Sottoscrizione il 12 gennaio 2024 Firmato a Roma
        • Parti firmatarie Confederazione italiana dello sport-Confcommercio, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL
        • Durata triennale Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
      • Chi copre
        • Personale dipendente
        • Palestre e impianti sportivi
        • Enti con o senza scopo di lucro
      • Distinzione dal lavoratore sportivo
        • D.Lgs. 36/2021 Riforma del lavoro sportivo
        • Qualifica di lavoratore sportivo Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e di gara
        • Personale generico escluso dalla riforma Resta sotto il CCNL comune
      • Forme del lavoratore sportivo
        • Subordinato
        • Autonomo
        • Co.co.co. Tipica nel dilettantismo
      • Il rinnovo 2024
        • Recepimento della riforma
        • Maggiorazione del 25% Per i co.co.co. sportivi dilettantistici
        • Compensa l'assenza di istituti tipici Straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi

    Quiz: mettiti alla prova

    Rispondi alle domande per verificare quanto hai imparato: riceverai subito la correzione e una breve spiegazione.

    Voto 0/10 0/5
    1 Chi copre il CCNL Impianti Sportivi e Palestre?

    Il contratto riguarda chi lavora come dipendente in palestre, centri fitness o impianti sportivi, non i collaboratori autonomi o i lavoratori sportivi.

    2 Quando è stato sottoscritto il CCNL Impianti Sportivi e Palestre in vigore dal 2024?

    Il contratto è stato firmato a Roma il 12 gennaio 2024 e ha durata triennale fino al 31 dicembre 2026.

    3 Secondo il D.Lgs. 36/2021, quante forme di rapporto può avere un lavoratore sportivo?

    La riforma prevede tre forme possibili di rapporto per il lavoratore sportivo, non un unico regime; la co.co.co. è tipica nel dilettantismo.

    4 Vero o falso: una receptionist che lavora in una palestra è automaticamente un lavoratore sportivo secondo il D.Lgs. 36/2021.

    La qualifica di lavoratore sportivo riguarda atleti, allenatori, istruttori e altre figure tecnico-sportive legate al sistema sportivo riconosciuto; il personale generico resta sotto il CCNL comune.

    5 Cosa prevede il rinnovo 2024 del CCNL per i co.co.co. sportivi nel dilettantismo, secondo Wbox.it?

    La maggiorazione compensa l'assenza di istituti tipici della subordinazione come straordinari, mensilità aggiuntive, ferie e permessi retribuiti.

    Risposte: 1-A · 2-A · 3-C · 4-B · 5-A

    Flashcards

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    Il CCNL Impianti Sportivi e Palestre fissa le regole di lavoro per chi è assunto come dipendente in palestre, centri fitness e impianti sportivi. Non riguarda chi lavora come collaboratore sportivo: quella è una qualifica diversa, disciplinata dal D.Lgs. 36/2021. La versione in vigore è stata firmata il 12 gennaio 2024 e durerà fino al 31 dicembre 2026. Lo stesso rinnovo ha anche fissato un trattamento economico per i collaboratori sportivi dilettantistici, pur restando un contratto per i dipendenti.

    Domande e risposte

    Cos'è il CCNL Impianti Sportivi e Palestre?

    È il contratto collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti di palestre, centri fitness e impianti sportivi. La versione in vigore è stata sottoscritta il 12 gennaio 2024, a Roma.

    Chi è coperto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre?

    Chi è assunto come dipendente da palestre, centri fitness, piscine e impianti sportivi, gestiti da soggetti profit o senza scopo di lucro.

    Qual è la differenza tra un dipendente di palestra e un collaboratore sportivo?

    Il dipendente di palestra è coperto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre. Il collaboratore sportivo, invece, ha la qualifica di lavoratore sportivo secondo il D.Lgs. 36/2021 e può essere inquadrato come subordinato, autonomo o co.co.co., un regime diverso e distinto.

    Fino a quando dura il CCNL firmato nel 2024?

    Il contratto ha durata triennale e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.

    Fonti consultate

    • CCNL Impianti Sportivi e Palestre (testo integrale, sottoscrizione 12/01/2024)
    • Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Normattiva
    • Wbox.it - Armonizzazione del nuovo CCNL per palestre ed impianti sportivi con la riforma dello sport (20/02/2024)
    • EC News - Co.co.co. sportive e amministrativo-gestionali: il CCNL di riferimento e i minimi retributivi

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