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Ordinamento giudiziario in Italia: organi e gradi di giudizio | ||||||||||||
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Ordinamento giudiziario in Italia: organi e gradi di giudizioCosa stampare Con "Margini: predefiniti" compaiono anche i numeri di pagina. SlideScegli il taglio Lampo10 slideIl filo essenziale, per presentarlo in classeCompleta18 slideTutti i capitoli e gli approfondimentiTutte e due hanno le note del relatore. In 30 secondi lettura lampoL'ordinamento giudiziario italiano si divide in due rami: la giurisdizione ordinaria, affidata ai magistrati di carriera, e le giurisdizioni speciali per l'amministrazione pubblica, i conti pubblici e i reati militari. Ogni causa può attraversare fino a tre gradi di giudizio: il primo grado, l'appello e la Cassazione, che non riesamina i fatti ma controlla solo se la legge è stata applicata correttamente. I magistrati si dividono anche per funzione, non per grado: chi giudica e chi, come pubblico ministero, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. A garantire l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere è il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. Punti Chiave
I numeri chiave
L'ApprofondimentoLa giustizia amministrata in nome del popoloL’articolo 101 della Costituzione apre così il titolo dedicato alla magistratura: la giustizia è amministrata in nome del popolo, e i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Sono due righe brevi, ma reggono tutto il resto: nessun giudice risponde a un capo, a un partito o a un altro potere dello Stato nel decidere una causa. L’unico vincolo è la legge. Questa cornice si intreccia con le regole della Costituzione italiana: l’ordinamento giudiziario non è un corpo di regole a sé, ma discende direttamente dai principi fissati nella Carta del 1948, che definisce chi può giudicare, con quali garanzie e dentro quali limiti. Due strade nella Costituzione: ordinaria e specialeL’articolo 102 stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, e vieta di creare nuovi giudici straordinari o speciali. Sono ammesse solo sezioni specializzate dentro gli organi giudiziari ordinari, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura. L’articolo 103, però, fissa direttamente in Costituzione tre eccezioni, che restano fuori dalla giurisdizione ordinaria:
Ogni “norma” che regola questi organi è appunto una norma giuridica: una regola generale e astratta, sanzionata dallo Stato, diversa dalle regole di buona educazione o dalle consuetudini sociali proprio perché la sua violazione ha conseguenze previste dalla legge. I tre gradi di giudizioIl glossario del Ministero della Giustizia descrive l’ordinamento italiano come fondato sul principio del “doppio grado di giudizio”, articolato in tre livelli: il giudizio di primo grado, il giudizio di secondo grado (o d’appello) e il giudizio di legittimità, che si svolge davanti alla Corte di Cassazione.
Qui sta la distinzione che un compito in classe chiede più spesso: primo grado e appello sono giudici di merito, perché valutano i fatti della causa. La Cassazione è un giudice di legittimità. Secondo il suo stesso sito istituzionale, il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti fra le diverse giurisdizioni: giudica violazioni di diritto materiale o procedurale e vizi di motivazione, enunciando principi vincolanti per il giudice a cui la causa viene rinviata. Oltre a questo, la Cassazione ha anche compiti non giurisdizionali, come stabilire quale giudice è competente su una causa o intervenire in materia di elezioni legislative e di referendum abrogativi. Chi giudica e chi accusa: giudicante e requirenteDentro la magistratura ordinaria esiste un’altra distinzione, spesso confusa con un grado gerarchico ma che gerarchica non è. L’articolo 107 della Costituzione lo dice in modo diretto: i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Da una parte c’è la magistratura giudicante, i giudici che decidono le cause. Dall’altra la magistratura requirente: il pubblico ministero, che rappresenta l’accusa nel processo penale, organizzato nelle Procure della Repubblica presso la Cassazione, le corti d’appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni. Il tratto che distingue il pubblico ministero italiano da quello di altri Paesi è l’articolo 112: il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Non può decidere, per opportunità o convenienza, di non procedere: se emergono elementi di reato, è tenuto ad agire. È un obbligo, non una discrezionalità. Il giudice di paceAccanto ai magistrati di carriera, che accedono alla professione per concorso, opera un’altra figura: il giudice di pace. Il glossario del Ministero della Giustizia lo definisce un magistrato onorario, al quale sono temporaneamente assegnate funzioni giurisdizionali. Non ha un rapporto di impiego con lo Stato, e la carica dura quattro anni ed è confermabile una sola volta. Il giudice di pace inizia la sua attività il 1° maggio 1995, in sostituzione del giudice conciliatore, il cui ufficio viene abolito. La sua competenza civile è molto più ampia di quella del vecchio conciliatore; dal 1° gennaio 2002 si aggiunge anche una competenza penale, per i fatti lievi che non richiedono accertamenti complessi. L’autogoverno della magistratura: il CSML’indipendenza dei giudici avrebbe poco valore senza un organo che la tuteli dall’interno. È il compito del Consiglio superiore della magistratura, previsto dall’articolo 104: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, e il CSM ne è l’organo di autogoverno. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti: due terzi da tutti i magistrati ordinari, fra le varie categorie, e un terzo dal Parlamento in seduta comune, scelti fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il numero esatto dei componenti è stabilito dalla legge ordinaria, non dal testo costituzionale, ed è cambiato più volte nel tempo. Indipendenza, inamovibilità e giusto processoTre articoli chiudono il quadro delle garanzie. L’articolo 104 fissa l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere. L’articolo 107 aggiunge l’inamovibilità: i magistrati non possono essere trasferiti, sospesi o dispensati dal servizio se non con le garanzie previste dalle norme sull’ordinamento giudiziario o con il loro consenso; a promuovere l’eventuale azione disciplinare è il Ministro della giustizia. L’articolo 111, infine, descrive il giusto processo: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e la legge ne assicura la ragionevole durata. Sono le condizioni minime perché un processo, in qualunque grado si svolga, possa dirsi equo. PresentazioneSlide pronte da scaricare e fare tue in PowerPoint o Google Slides, con le note del relatore. Scegli il taglio Lampo o quello Completo. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Falsi miti
Mappa concettualeTrascina lo sfondo per muoverti e i nodi per riposizionarli; usa − e + per chiudere e aprire i rami.
Quiz: mettiti alla provaRispondi alle domande per verificare quanto hai imparato: riceverai subito la correzione e una breve spiegazione. Voto 0/10 0/5
FlashcardsTocca la carta per girarla e verifica se ricordi la risposta, poi passa alla successiva. 1 / 8 Spiegalo con parole tueIl test definitivo: se sai spiegarlo con parole semplici, lo hai capito davvero. Scrivi la tua spiegazione, poi confrontala col Recap. La tua spiegazione resta salvata solo su questo dispositivo.
Domande e risposteCosa significa che i giudici sono "soggetti soltanto alla legge"?È il principio scritto nell'art. 101 della Costituzione: nel decidere una causa, il giudice deve applicare la legge e non può seguire ordini di un altro potere dello Stato, di un superiore o di chiunque altro. È uno dei fondamenti dell'indipendenza della magistratura, insieme all'inamovibilità dei magistrati garantita dall'art. 107. Qual è la differenza fra magistratura giudicante e requirente?La magistratura giudicante è quella dei giudici, che decidono le cause. La magistratura requirente è quella del pubblico ministero, l'ufficio della Procura della Repubblica che rappresenta l'accusa nel processo penale e che, secondo l'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Secondo l'art. 107, i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, non per grado. Perché in Cassazione non si può chiedere un nuovo esame dei fatti?Perché la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Secondo il suo sito istituzionale, il suo compito è assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e il rispetto dei limiti fra le diverse giurisdizioni, giudicando solo violazioni di diritto, vizi di procedura o di motivazione. I fatti della causa sono già stati accertati nei gradi precedenti. Chi fa parte del Consiglio superiore della magistratura?Lo presiede il Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti: due terzi dai magistrati ordinari tra le varie categorie, un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Cos'è il giudice di pace e da quando esiste?È un magistrato onorario, non di carriera, che opera dal 1° maggio 1995 al posto del giudice conciliatore, il cui ufficio è stato abolito. Ha una competenza civile molto più ampia di quella del vecchio conciliatore e, dal 1° gennaio 2002, giudica anche reati penali lievi che non richiedono accertamenti complessi. Il suo incarico dura quattro anni ed è confermabile una sola volta. Ogni Recap passa da una revisione indipendente prima della pubblicazione. |
















