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    recaplica Ordinamento giudiziario in Italia: organi e gradi di giudizio
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    Ordinamento giudiziario in Italia: organi e gradi di giudizio

    Di Redazione Recaplica · Aggiornato il 25 settembre 2026

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    In 30 secondi lettura lampo

    L'ordinamento giudiziario italiano si divide in due rami: la giurisdizione ordinaria, affidata ai magistrati di carriera, e le giurisdizioni speciali per l'amministrazione pubblica, i conti pubblici e i reati militari. Ogni causa può attraversare fino a tre gradi di giudizio: il primo grado, l'appello e la Cassazione, che non riesamina i fatti ma controlla solo se la legge è stata applicata correttamente. I magistrati si dividono anche per funzione, non per grado: chi giudica e chi, come pubblico ministero, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. A garantire l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere è il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica.

    Punti Chiave

    • L'articolo 101 della Costituzione stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
    • La giurisdizione ordinaria (artt. 101-102, 104-111) è esercitata dai magistrati di carriera; le giurisdizioni speciali (art. 103) sono la giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR), quella contabile (Corte dei conti) e i tribunali militari.
    • Una causa può passare per tre gradi: primo grado, appello (secondo grado) e Cassazione. I primi due sono giudici di merito, che valutano i fatti; la Cassazione è giudice di legittimità e controlla solo se la legge è stata applicata bene.
    • I magistrati si distinguono per funzione, non per grado (art. 107): chi giudica (magistratura giudicante) e il pubblico ministero, che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112).
    • Il giudice di pace è un magistrato onorario, non di carriera: opera dal 1° maggio 1995 al posto del giudice conciliatore, con una competenza civile più ampia e, dal 1° gennaio 2002, anche penale per i reati lievi.
    • Il Consiglio superiore della magistratura (art. 104) è l'organo di autogoverno della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica: ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione, mentre gli altri membri sono eletti, per due terzi dai magistrati e per un terzo dal Parlamento fra professori di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio.

    I numeri chiave

    • 1995 anno in cui il giudice di pace inizia la sua attività, in sostituzione del giudice conciliatore, il cui ufficio viene abolito Fonte: Ministero della Giustizia, Glossario istituzionale
    • 2002 anno da cui il giudice di pace svolge anche le funzioni di giudice penale, per i reati lievi Fonte: Ministero della Giustizia, Glossario istituzionale

    L'Approfondimento

    La giustizia amministrata in nome del popolo

    L’articolo 101 della Costituzione apre così il titolo dedicato alla magistratura: la giustizia è amministrata in nome del popolo, e i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Sono due righe brevi, ma reggono tutto il resto: nessun giudice risponde a un capo, a un partito o a un altro potere dello Stato nel decidere una causa. L’unico vincolo è la legge.

    Questa cornice si intreccia con le regole della Costituzione italiana: l’ordinamento giudiziario non è un corpo di regole a sé, ma discende direttamente dai principi fissati nella Carta del 1948, che definisce chi può giudicare, con quali garanzie e dentro quali limiti.

    Due strade nella Costituzione: ordinaria e speciale

    L’articolo 102 stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, e vieta di creare nuovi giudici straordinari o speciali. Sono ammesse solo sezioni specializzate dentro gli organi giudiziari ordinari, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura.

    L’articolo 103, però, fissa direttamente in Costituzione tre eccezioni, che restano fuori dalla giurisdizione ordinaria:

    GiurisdizioneOrganiMaterie
    AmministrativaConsiglio di Stato e altri organi di giustizia amministrativa (fra cui i TAR)Tutela degli interessi legittimi verso la pubblica amministrazione e, in casi indicati dalla legge, dei diritti soggettivi
    ContabileCorte dei contiMaterie di contabilità pubblica e altre indicate dalla legge
    MilitareTribunali militariReati militari commessi da appartenenti alle Forze armate; in tempo di guerra la giurisdizione è più ampia

    Ogni “norma” che regola questi organi è appunto una norma giuridica: una regola generale e astratta, sanzionata dallo Stato, diversa dalle regole di buona educazione o dalle consuetudini sociali proprio perché la sua violazione ha conseguenze previste dalla legge.

    I tre gradi di giudizio

    Il glossario del Ministero della Giustizia descrive l’ordinamento italiano come fondato sul principio del “doppio grado di giudizio”, articolato in tre livelli: il giudizio di primo grado, il giudizio di secondo grado (o d’appello) e il giudizio di legittimità, che si svolge davanti alla Corte di Cassazione.

    Esempio pratico: una causa civile comincia davanti al tribunale (primo grado). Chi perde può impugnare la sentenza davanti alla corte d’appello (secondo grado), che riesamina di nuovo i fatti e le prove. Se anche l’appello non convince, resta un’ultima strada: il ricorso in Cassazione, che però non torna sui fatti già accertati. Verifica solo se il diritto è stato applicato bene.

    Qui sta la distinzione che un compito in classe chiede più spesso: primo grado e appello sono giudici di merito, perché valutano i fatti della causa. La Cassazione è un giudice di legittimità. Secondo il suo stesso sito istituzionale, il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti fra le diverse giurisdizioni: giudica violazioni di diritto materiale o procedurale e vizi di motivazione, enunciando principi vincolanti per il giudice a cui la causa viene rinviata. Oltre a questo, la Cassazione ha anche compiti non giurisdizionali, come stabilire quale giudice è competente su una causa o intervenire in materia di elezioni legislative e di referendum abrogativi.

    Chi giudica e chi accusa: giudicante e requirente

    Dentro la magistratura ordinaria esiste un’altra distinzione, spesso confusa con un grado gerarchico ma che gerarchica non è. L’articolo 107 della Costituzione lo dice in modo diretto: i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Da una parte c’è la magistratura giudicante, i giudici che decidono le cause. Dall’altra la magistratura requirente: il pubblico ministero, che rappresenta l’accusa nel processo penale, organizzato nelle Procure della Repubblica presso la Cassazione, le corti d’appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni.

    Il tratto che distingue il pubblico ministero italiano da quello di altri Paesi è l’articolo 112: il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Non può decidere, per opportunità o convenienza, di non procedere: se emergono elementi di reato, è tenuto ad agire. È un obbligo, non una discrezionalità.

    Il giudice di pace

    Accanto ai magistrati di carriera, che accedono alla professione per concorso, opera un’altra figura: il giudice di pace. Il glossario del Ministero della Giustizia lo definisce un magistrato onorario, al quale sono temporaneamente assegnate funzioni giurisdizionali. Non ha un rapporto di impiego con lo Stato, e la carica dura quattro anni ed è confermabile una sola volta.

    Il giudice di pace inizia la sua attività il 1° maggio 1995, in sostituzione del giudice conciliatore, il cui ufficio viene abolito. La sua competenza civile è molto più ampia di quella del vecchio conciliatore; dal 1° gennaio 2002 si aggiunge anche una competenza penale, per i fatti lievi che non richiedono accertamenti complessi.

    L’autogoverno della magistratura: il CSM

    L’indipendenza dei giudici avrebbe poco valore senza un organo che la tuteli dall’interno. È il compito del Consiglio superiore della magistratura, previsto dall’articolo 104: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, e il CSM ne è l’organo di autogoverno.

    Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti: due terzi da tutti i magistrati ordinari, fra le varie categorie, e un terzo dal Parlamento in seduta comune, scelti fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il numero esatto dei componenti è stabilito dalla legge ordinaria, non dal testo costituzionale, ed è cambiato più volte nel tempo.

    Indipendenza, inamovibilità e giusto processo

    Tre articoli chiudono il quadro delle garanzie. L’articolo 104 fissa l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere. L’articolo 107 aggiunge l’inamovibilità: i magistrati non possono essere trasferiti, sospesi o dispensati dal servizio se non con le garanzie previste dalle norme sull’ordinamento giudiziario o con il loro consenso; a promuovere l’eventuale azione disciplinare è il Ministro della giustizia.

    L’articolo 111, infine, descrive il giusto processo: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e la legge ne assicura la ragionevole durata. Sono le condizioni minime perché un processo, in qualunque grado si svolga, possa dirsi equo.

    Presentazione

    Slide pronte da scaricare e fare tue in PowerPoint o Google Slides, con le note del relatore. Scegli il taglio Lampo o quello Completo.

    Slide 1 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Ordinamento giudiziarioSlide 2 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Perché la Cassazione non rifà il processo?Slide 3 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Di cosa parliamoSlide 4 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Capitolo 01: Due giustizie, una CostituzioneSlide 5 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Ordinaria o speciale?Slide 6 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Le giurisdizioni speciali: Consiglio Stato e TAR, Corte dei conti, Tribunali militariSlide 7 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Capitolo 02: I tre gradi di giudizioSlide 8 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Il percorso di una causaSlide 9 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Un errore sui fatti si corregge in Cassazione?Slide 10 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Capitolo 03: Chi giudica, chi accusaSlide 11 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Due funzioni, non due gradiSlide 12 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Il giudice di pace, in due dateSlide 13 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Capitolo 04: Indipendenza e autogovernoSlide 14 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Le garanzie della CostituzioneSlide 15 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Chi compone il CSM: Capo dello Stato, Capi della Cassazione, Membri elettiSlide 16 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Il pubblico ministero deve agire quando emergono elementi di reato.Slide 17 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: Qual è la differenza fra un giudice di merito e la Cassazione?Slide 18 della presentazione su Ordinamento giudiziario in Italia: E adesso, il ripasso
    Lampo10 slideIl filo essenziale, per presentarlo in classeCompleta18 slideTutti i capitoli e gli approfondimenti

    Falsi miti

    • ✗ Mito In Cassazione si può chiedere un nuovo processo se non si è soddisfatti dei fatti accertati nei primi due gradi.

      ✓ Realtà In realtà la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: secondo il suo stesso sito istituzionale, controlla l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, non riesamina i fatti di causa. Chi vuole contestare una sentenza in Cassazione può farlo solo per violazioni di diritto, vizi di procedura o di motivazione, non perché non è d'accordo su come sono andate le cose.

    • ✗ Mito Il pubblico ministero decide, caso per caso, se conviene avviare un processo penale.

      ✓ Realtà In realtà l'art. 112 della Costituzione gli impone l'obbligo di esercitare l'azione penale: non può scegliere di lasciar perdere un caso per opportunità o convenienza.

    • ✗ Mito Il giudice di pace è semplicemente il vecchio giudice conciliatore con un altro nome.

      ✓ Realtà In realtà il giudice conciliatore è stato abolito quando il giudice di pace ha iniziato la sua attività, il 1° maggio 1995, ed è un magistrato onorario con una competenza civile molto più ampia; dal 1° gennaio 2002 giudica anche reati penali lievi, funzione che il conciliatore non aveva mai avuto.

    Mappa concettuale

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    Mappa concettuale: Ordinamento giudiziario in Italia: organi e gradi di giudizio
    • Ordinamento giudiziario italiano
      • Giurisdizione ordinaria Artt. 101-102, 104-111
        • Magistratura giudicante I giudici, che decidono la causa
        • Magistratura requirente Il pubblico ministero, obbligo dell'azione penale
        • Giudice di pace Magistrato onorario, dal 1995
      • Giurisdizioni speciali Art. 103
        • Giustizia amministrativa
          • TAR Primo grado amministrativo
          • Consiglio di Stato Appello amministrativo
        • Corte dei conti Materie di contabilità pubblica
        • Tribunali militari Reati militari
      • Gradi di giudizio
        • Primo grado Giudice di merito
        • Appello Secondo grado, giudice di merito
        • Cassazione Giudizio di legittimità, non riesamina i fatti
      • Garanzie costituzionali
        • Indipendenza Art. 104, da ogni altro potere
        • Inamovibilità Art. 107, i magistrati non possono essere rimossi arbitrariamente
        • Giusto processo Art. 111, contraddittorio e giudice terzo e imparziale
      • Autogoverno della magistratura
        • Presidenza Il Consiglio superiore, presieduto dal Presidente della Repubblica
        • Membri di diritto Primo presidente e procuratore generale della Cassazione
        • Membri eletti Due terzi magistrati, un terzo Parlamento

    Quiz: mettiti alla prova

    Rispondi alle domande per verificare quanto hai imparato: riceverai subito la correzione e una breve spiegazione.

    Voto 0/10 0/5
    1 Qual è la differenza fra un giudice di merito e la Corte di Cassazione?

    Primo grado e appello sono giudici di merito, che accertano i fatti. La Cassazione è giudice di legittimità: secondo il suo stesso sito istituzionale, controlla l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge senza riesaminare i fatti di causa.

    2 Che cosa impone l'articolo 112 della Costituzione al pubblico ministero?

    L'art. 112 è netto: «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

    3 Quali sono le giurisdizioni speciali previste dall'articolo 103 della Costituzione?

    L'art. 103 assegna al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa la tutela verso la pubblica amministrazione, alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica e ai tribunali militari i reati militari.

    4 Vero o falso: da quando è entrato in funzione, nel 1995, il giudice di pace giudica anche i reati penali.

    Falso: il giudice di pace inizia l'attività il 1° maggio 1995 in sostituzione del giudice conciliatore, con competenza civile ampliata; la competenza penale per i reati lievi arriva solo dal 1° gennaio 2002.

    5 Chi presiede il Consiglio superiore della magistratura?

    L'art. 104 della Costituzione stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto anche il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

    Risposte: 1-A · 2-B · 3-B · 4-B · 5-C

    Flashcards

    Tocca la carta per girarla e verifica se ricordi la risposta, poi passa alla successiva.

    1 / 8

    Spiegalo con parole tue

    Il test definitivo: se sai spiegarlo con parole semplici, lo hai capito davvero. Scrivi la tua spiegazione, poi confrontala col Recap.

    La tua spiegazione resta salvata solo su questo dispositivo.

    L'ordinamento giudiziario italiano si divide in due rami: la giurisdizione ordinaria, affidata ai magistrati di carriera, e le giurisdizioni speciali per l'amministrazione pubblica, i conti pubblici e i reati militari. Ogni causa può attraversare fino a tre gradi di giudizio: il primo grado, l'appello e la Cassazione, che non riesamina i fatti ma controlla solo se la legge è stata applicata correttamente. I magistrati si dividono anche per funzione, non per grado: chi giudica e chi, come pubblico ministero, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. A garantire l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere è il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica.

    Domande e risposte

    Cosa significa che i giudici sono "soggetti soltanto alla legge"?

    È il principio scritto nell'art. 101 della Costituzione: nel decidere una causa, il giudice deve applicare la legge e non può seguire ordini di un altro potere dello Stato, di un superiore o di chiunque altro. È uno dei fondamenti dell'indipendenza della magistratura, insieme all'inamovibilità dei magistrati garantita dall'art. 107.

    Qual è la differenza fra magistratura giudicante e requirente?

    La magistratura giudicante è quella dei giudici, che decidono le cause. La magistratura requirente è quella del pubblico ministero, l'ufficio della Procura della Repubblica che rappresenta l'accusa nel processo penale e che, secondo l'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Secondo l'art. 107, i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, non per grado.

    Perché in Cassazione non si può chiedere un nuovo esame dei fatti?

    Perché la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Secondo il suo sito istituzionale, il suo compito è assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e il rispetto dei limiti fra le diverse giurisdizioni, giudicando solo violazioni di diritto, vizi di procedura o di motivazione. I fatti della causa sono già stati accertati nei gradi precedenti.

    Chi fa parte del Consiglio superiore della magistratura?

    Lo presiede il Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti: due terzi dai magistrati ordinari tra le varie categorie, un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

    Cos'è il giudice di pace e da quando esiste?

    È un magistrato onorario, non di carriera, che opera dal 1° maggio 1995 al posto del giudice conciliatore, il cui ufficio è stato abolito. Ha una competenza civile molto più ampia di quella del vecchio conciliatore e, dal 1° gennaio 2002, giudica anche reati penali lievi che non richiedono accertamenti complessi. Il suo incarico dura quattro anni ed è confermabile una sola volta.

    Fonti consultate

    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 101 (Normattiva)
    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 102 (Normattiva)
    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 103 (Normattiva)
    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 104 (Normattiva)
    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 107 (Normattiva)
    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111 (Normattiva)
    • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 112 (Normattiva)
    • Ministero della Giustizia, Glossario istituzionale — Grado di giudizio
    • Ministero della Giustizia, Glossario istituzionale — Consiglio superiore della magistratura
    • Ministero della Giustizia, Glossario istituzionale — Giudice di pace
    • Ministero della Giustizia, Glossario istituzionale — Procura della Repubblica
    • Corte Suprema di Cassazione — Le funzioni della Corte

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